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Ordinanza — n. 43220/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43220/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43220/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCINELLI FERDINANDO nato a NAPOLI il 20/11/1959 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia, concedeva a Puccinelli Ferdinando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen e, dichiarata la prevalenza di questa e delle altre circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti del contestato delitto di furto, rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: alla misura della pena ed alla diminuzione per le concesse attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 43220/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 62 n. 6 cod. pen e, dichiarata la prevalenza di questa e delle altre circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti del contestato delitto di furto, rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: alla misura della pena ed alla diminuzione per le concesse attenuanti generiche.

Parole chiave

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adeguamento della pena alleggerimento della pena attenuazione libera della pena errore nella commisurazione della pena modalità di calcolo dell'ammenda scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PUCCINELLI FERDINANDO nato a NAPOLI il 20/11/1959 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Noia, concedeva a Puccinelli Ferdinando l'attenuante di cui all'art. 62 n. 6 cod. pen e, dichiarata la prevalenza di questa e delle altre circostanze attenuanti sulle circostanze aggravanti del contestato delitto di furto, rideterminava la pena nella misura indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: alla misura della pena ed alla diminuzione per le concesse attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Invero, una specifica e dettagliata motivazione in ordine alla quantità di pena irrogata, specie in relazione alle diminuzioni o aumenti per circostanze, è necessaria soltanto se la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale, potendo altrimenti essere sufficienti a dare conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. le espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere (Sez. 2, n. 36245 del 26/06/2009, Denaro, Rv. 245596) 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente E