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Ordinanza — n. 43219/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43219/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43219/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LESSOV NIKOLAY IORDANOV nato il 03/04/1983 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Lessov Nikolay Iordanov colpevole del delitto di cui all'art. 617 quinquies cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla misura della pena ed alla qualificazione del fatto.

Regesto Legislator

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art. 617 quinquies cod. pen, art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43219/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 617 quinquies cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla misura della pena ed alla qualificazione del fatto.

Parole chiave

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reati contro la sfera personale riservata braccialetto elettronico reato di coazione abuso di impianti di telecomunicazioni illecita violenza spionaggio nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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art. 617 quinquies cod. pen
1 - La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Lessov Nikolay Iordanov colpevole del delitto di cui all'art. 617 quinquies cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo.
art. 129 cod. proc. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla misura della pena ed alla qualificazione del fatto.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LESSOV NIKOLAY IORDANOV nato il 03/04/1983 avverso la sentenza del 15/01/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Brescia, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Lessov Nikolay Iordanov colpevole del delitto di cui all'art. 617 quinquies cod. pen., irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata valutazione della sussistenza delle cause di proscioglimento previste dall'art. 129 cod. proc. pen., alla misura della pena ed alla qualificazione del fatto.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente En