Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43218/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43218/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43218/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ERRICO GAETANO nato a NAPOLI il 21/05/1966 SIGNORELLI MARIA nato a NAPOLI il 11/09/1963 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43218/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Errico Gaetano e Signorelli Maria colpevoli dei delitti di furto aggravato ai medesimi contestati, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della prospettabilità di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen..

Parole chiave

Generato dall'IA
aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina reato grave furto aggravato in banda truffa aggravata doppia punibilità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 129 cod. proc. pen
2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della prospettabilità di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen..
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: ERRICO GAETANO nato a NAPOLI il 21/05/1966 SIGNORELLI MARIA nato a NAPOLI il 11/09/1963 avverso la sentenza del 19/02/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Napoli, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Errico Gaetano e Signorelli Maria colpevoli dei delitti di furto aggravato ai medesimi contestati, irrogando le pene indicate in dispositivo. 2 - Propongono ricorso gli imputati, con unico atto ed a mezzo del comune difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa valutazione della prospettabilità di una delle cause di non punibilità previste dall'art. 129 cod. proc. pen..

CONSIDERATO IN DIRITTO

I ricorsi sono inammissibili. 1 - In essi, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie i ricorsi sono inammissibili perché privi dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2 - All'inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando i medesimi in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il President