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Ordinanza — n. 43216/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43216/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43216/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIANI MASSIMILIANO nato a SIRACUSA il 23/10/1975 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva ritenuto Riani Massimiliano colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del delitto tentato; - alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve; - alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43216/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del delitto tentato; - alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve; - alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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circostanze aggravanti o attenuanti truffa aggravata reati economici furto di lieve entità fine di indebito profitto favoreggiamento
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RIANI MASSIMILIANO nato a SIRACUSA il 23/10/1975 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Siracusa che aveva ritenuto Riani Massimiliano colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata riqualificazione della condotta nell'ipotesi del delitto tentato; - alla mancata concessione della circostanza attenuante del danno patrimoniale lieve; - alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - La prima censura è versata in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora: Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369).

La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come Riani, ed il suo complice, avessero conseguito la disponibilità della refurtiva sottratta per tutto il tempo intercorso prima di essere bloccati dalle forze dell'ordine. Il delitto di furto si era pertanto consumato. 2 - Nella valutazione del danno cagionato rientrava anche l'effrazione alla finestra attraverso la quale Riani era penetrato nell'abitazione, così da non potersi affermare fosse di speciale tenuità. 3 - Il diniego delle attenuanti generiche era sorretto da adeguata motivazione in ordine alla gravità del fatto ed all'assenza di ragioni di meritevolezza. 4 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Pre