Ordinanza — n. 43215/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAla seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEDORO PASQUALE nato a SAN SEVERO il 22/02/1975 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, confermava la condanna di Montedoro Pasquale per il delitto di furto aggravato ascrittogli, escludendo l'ulteriore aggravante dell'art. 625 n. 2 cod. pen., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva ed all'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., confermava la pena già inflitta. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata diminuzione della pena ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen.; - al riconoscimento della recidiva reiterata mai invero riconosciuta in occasione delle precedenti condanne.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 597 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43215/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 625 n. 2 cod. pen., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva ed all'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., confermava la pena già inflitta. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata diminuzione della pena ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen.; - al riconoscimento della recidiva reiterata mai invero riconosciuta in occasione delle precedenti condanne.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MONTEDORO PASQUALE nato a SAN SEVERO il 22/02/1975 avverso la sentenza del 10/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Foggia, confermava la condanna di Montedoro Pasquale per il delitto di furto aggravato ascrittogli, escludendo l'ulteriore aggravante dell'art. 625 n. 2 cod. pen., e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche dichiarate equivalenti alla recidiva ed all'aggravante contestata ai sensi dell'art. 625 n. 7 cod. pen., confermava la pena già inflitta. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla mancata diminuzione della pena ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen.; - al riconoscimento della recidiva reiterata mai invero riconosciuta in occasione delle precedenti condanne.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Quanto al primo motivo, le Sezioni unite con la sentenza n. 33752 del 18/04/2013, Papola, hanno chiarito che il giudice di appello, dopo aver escluso una circostanza aggravante o riconosciuto un'ulteriore circostanza attenuante in accoglimento dei motivi proposti dall'imputato, può, senza incorrere nel divieto di "reformatio in peius", confermare la pena applicata in primo grado, ribadendo il giudizio di equivalenza tra le circostanze, purchè questo sia accompagnato da adeguata motivazione, come è avvenuto nell'odierno caso di specie (pp. 5 e 6 dell'impugnata sentenza). 2 - Quanto al secondo, la giurisprudenza di questa Corte è costantemente nel senso che il giudice della cognizione, a differenza di quello della esecuzione, può accertare i presupposti della recidiva reiterata prevista dall'art. 99, comma quarto, cod. pen. anche quando in precedenza non sia stata dichiarata giudizialmente la recidiva semplice (Sez. 2, n. 21451 del 05/03/2019, Gasmi, Rv. 275816). 3 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente