Ordinanza — n. 43213/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRABITO GIUSEPPE nato a SCICLI il 01/03/1960 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva ritenuto Arrabito Giuseppe colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3 - Con successiva memoria il difensore del ricorrente esponeva ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi originari di ricorso, sia in ordine alla valutazione del quadro probatorio, sia in riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva ed all'aumento di pena fissato per la continuazione. Deduce infine l'intervenuta prescrizione del reato.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 43213/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3 - Con successiva memoria il difensore del ricorrente esponeva ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi originari di ricorso, sia in ordine alla valutazione del quadro probatorio, sia in riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva ed all'aumento di pena fissato per la continuazione. Deduce infine l'intervenuta prescrizione del reato.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ARRABITO GIUSEPPE nato a SCICLI il 01/03/1960 avverso la sentenza del 07/07/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Ragusa che aveva ritenuto Arrabito Giuseppe colpevole del delitto di furto aggravato di energia elettrica ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione: - alla valutazione del compendio probatorio; - al mancato proscioglimento del prevenuto ai sensi dell'art. 131 bis cod. pen. ed al mancato riconoscimento del beneficio della sospensione condizionale della pena. 3 - Con successiva memoria il difensore del ricorrente esponeva ulteriori argomentazioni a sostegno dei motivi originari di ricorso, sia in ordine alla valutazione del quadro probatorio, sia in riferimento alla ritenuta sussistenza della recidiva ed all'aumento di pena fissato per la continuazione. Deduce infine l'intervenuta prescrizione del reato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Il primo motivo è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessinnone, Rv. 207944; ed ancora:
Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come il contatore della luce manomesso si trovasse all'interno dell'abitazione del prevenuto e quindi era solo costui che avrebbe potuto alterarlo. 2 - I motivi attinenti agli artt. 131 bis e 163 cod. pen. sono inammissibili perché non proposti in appello ed il primo anche perché la pena edittale per il furto aggravato non consente l'invocato proscioglimento. 3 - Le ulteriori censure, argomentate nei motivi nuovi, sulla recidiva e sull'aumento di pena per la continuazione, sono inammissibili sia perché non collegati ai motivi di ricorso principali sia perché non proposti con l'atto di appello.4 - L'inammissibilità dei motivi di doglianza rende irrilevante il decorso del termine di prescrizione in data successiva alla sentenza impugnata così che il contestato reato non può dirsi estinto. 5 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore