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Ordinanza — n. 43212/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal for inadmissibility due to lack of specific grounds and improper sentencing review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43212/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to provide specific grounds for the sentencing review. The appellant argued that the lower court violated the law regarding the penalty measure, but the court noted that sentencing falls within the trial judge's discretion under Articles 132 and 133 of the Penal Code. Consequently, the court rejected the request for a new evaluation of the penalty's congruity and ordered the appellant to pay the procedural costs.

Regesto Legislator

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Art. 63 comma 4 cod. pen.; Artt. 132 e 133 cod. pen.: The appeal to the Court of Cassation is inadmissible if it lacks specific grounds, as the determination of the penalty is a matter of judicial discretion and cannot be re-evaluated for congruity absent logical error or arbitrariness.

Parole chiave

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inadmissible appeal specific grounds requirement judicial discretion sentencing penal code provisions lack of motivation individualizzazione della commisurazione penale aggravamento della pena commisurazione della pena per rapina

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 63 comma 4 cod. pen.
Come non risulta alcuna violazione del disposto dell'art. 63 comma 4 cod. pen., peraltro non tempestivamente eccepito con i motivi di appello.
Artt. 132 e 133 cod. pen.
art. 63 comma 4 cod. pen
Come non risulta alcuna violazione del disposto dell'art. 63 comma 4 cod. pen., peraltro non tempestivamente eccepito con i motivi di appello.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BELLIA GIUSEPPE nato a CATANIA il 08/04/1985 avverso la sentenza del 15/09/2020 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 - La Corte di appello di Catania, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Bellia Giuseppe colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure e, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. E, del resto, la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita, così come per fissare la pena base, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; ne discende che è inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), ciò che - nel caso di specie - non ricorre.

Come non risulta alcuna violazione del disposto dell'art. 63 comma 4 cod. pen., peraltro non tempestivamente eccepito con i motivi di appello. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente