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Ordinanza — n. 43210/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43210/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43210/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLTA VINCENZO nato a ANDRIA il 22/01/1985 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; 1 — La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Trani che aveva ritenuto Colla Vincenzo colpevole dei delitti di lesioni personali e di violenza privata ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., non essendo mai stata rinvenuta l'arma, da punta e taglio, con la quale il prevenuto avrebbe colpito la persona offesa.

Regesto Legislator

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art. 585 cod. pen; Ordinanza — n. 43210/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., non essendo mai stata rinvenuta l'arma, da punta e taglio, con la quale il prevenuto avrebbe colpito la persona offesa.

Parole chiave

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accertamento insufficiente dei fatti reati violenti lesioni personali corresponsabilità della vittima tentata lesione personale semplice pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 585 cod. pen
2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., non essendo mai stata rinvenuta l'arma, da punta e taglio, con la quale il prevenuto avrebbe colpito la persona offesa.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: COLTA VINCENZO nato a ANDRIA il 22/01/1985 avverso la sentenza del 24/02/2020 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;

RITENUTO IN FATTO

1 — La Corte di appello di Bari, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del Tribunale di Trani che aveva ritenuto Colla Vincenzo colpevole dei delitti di lesioni personali e di violenza privata ascrittigli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 585 cod. pen., non essendo mai stata rinvenuta l'arma, da punta e taglio, con la quale il prevenuto avrebbe colpito la persona offesa.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - Il motivo dedotto è interamente versato in fatto e non tiene così conto dei limiti del sindacato di legittimità che non può giungere a riconsiderare gli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (per tutte: Sez. Un., 30/4-2/7/1997, n. 6402, Dessimone, Rv. 207944; ed ancora:

Sez. 4, n. 4842 del 02/12/2003 - 06/02/2004, Elia, Rv. 229369). La Corte di merito, con motivazione priva di manifesti vizi logici, aveva osservato come l'utilizzo dell'arma dovesse considerarsi provato sia alla luce delle affermazioni della persona offesa, sia avendo riguardo alle emergenze della certificazione medica in atti che deponevano per l'uso della medesima. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore