Italian court dismisses appeal for generic lack of factual motivation in criminal sentencing.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the criminal appeal inadmissible due to the generic nature of the grounds raised by the defendant. The appellant argued the lower court failed to specify factual elements justifying the sentence, but the court found these arguments lacked specific factual and legal reasoning. Consequently, the appeal was rejected because the substantive issues regarding sentencing discretion were already addressed in the lower court's decision.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 lett. d) cod. proc. pen.; Art. 132, 133 cod. pen.: An appeal must be specific and grounded in particular facts and law; generic assertions without precise correlation to the contested decision are inadmissible, and sentencing discretion exercised in accordance with statutory principles is unreviewable on appeal.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
uente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MASTRANGELO ANTONIO nato a CERIGNOLA il 15/11/1978 avverso la sentenza del 16/12/2019 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Bari ha confermato la sentenza del Tribunale di Foggia, Sezione distaccata di Cerignola, del 4 maggio 2011, quanto alla condanna pronunciata nei confronti di Mastrangelo Antonio per il delitto di cui agli artt. 110, 56, 624 e 625, comma 1, nn. 2 e 7, e 99, comma 4, cod.pen., commesso in Cerignola il 19 settembre 2010.
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione per mancata indicazione degli elementi di fatto, acquisiti nel giudizio, valorizzati ai fini dell'affermazione di responsabilità per il fatto contestato e della determinazione della pena inflitta.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il motivo di ricorso è affetto da conclamata genericità, in quanto affidato a deduzioni che risultano, per un verso, meramente assertive, in quanto non sostenute dalla puntuale indicazione delle ragioni, in fatto ed in diritto, poste a fondamento delle richieste avanzate (così da essere formulate in violazione della norma di cui all'art. 581 lett. d), cod.proc.pen.); per altro verso, aspecifiche, in quanto prive della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849;
Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Rv. 236945). 3.2. Devesi, piuttosto, evidenziare, che la Corte territoriale, dopo avere dato conto di come con il gravame non fossero stati articolati motivi in punto di affermazione della responsabilità dell'imputato - di modo che delle censure al riguardo articolate con il presente ricorso è precluso l'esame in forza del principio dell'effetto devolutivo del gravame e della disponibilità del processo nella fase delle impugnazioni (Sez. U, n. 1 del 19/01/2000, Tuzzolino, Rv. 216239) -, ha spiegato come la pena in concreto inflitta non potesse subire ulteriori riduzioni, in virtù di un più benevolo bilanciamento delle circostanze del reato, in ragione della contestata, ritenuta ed applicata, recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale.
I rilievi che attingono l'operata determinazione della pena, omettono, oltretutto, di considerare che, essendo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), il relativo esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725).
4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente