Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43206/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against aggravated theft sentence due to inadmissible new grounds and generic recidiva claim.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43206/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal against the aggravated theft sentence inadmissible. The appellant raised three grounds, including a new claim regarding aggravated circumstances and a generic argument on recidivism, which lacked specific factual correlation. The court rejected these because new substantive issues require prior examination in the appellate stage, and the recidivism argument failed to link to the first-instance ruling.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 99 cod. pen.; The Court of Cassation cannot examine new substantive issues or generic arguments on recidivism that were not properly raised or substantiated in the appellate proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal new grounds of appeal recidivism requirement aggravated theft judicial review limits risarcimento per atto illecito danneggiamento d'impianti elettrici energia eolica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 99 cod. pen.
2 cod.pen.; III.) la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento della contestata recidiva.
Art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen.
In effetti, non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse formulato doglianze in ordine alle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n.
art. 99 cod. pen
2 cod.pen.; III.) la violazione dell'art. 99 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore
Anche di recente questa Corte ha ribadito che risponde del reato di furto di energia elettrica colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv.
Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri
Donde, le stesse, come tali, si appalesano estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv.
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina
Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012
Il terzo motivo è generico, perché privo della necessaria correlazione con le statuizioni della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ELIA PAOLO nato a GIOIA TAURO il 22/05/1978 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la decisione impugnata, la Corte d'appello di Reggio Calabria, in riforma della sentenza del Tribunale di Palmi, in data 25 gennaio 2017, ha rideterminato la pena inflitta a Elia Paolo per il delitto di furto aggravato di energia elettrica, accertato in Rosarno fino alla data del 22 luglio 2011.

2. Il ricorso nell'interesse dell'imputato è affidato dal suo difensore a tre motivi, che denunciano: I.) il vizio di violazione di legge e il vizio di motivazione in punto di riscontro della sussistenza dell'elemento psicologico del reato; II.) l'omessa motivazione in punto di riconoscimento delle contestate aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen.; III.) la violazione dell'art. 99 cod. pen. e il vizio di motivazione in punto di riconoscimento della contestata recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo è manifestamente infondato, oltre che non consentito nel giudizio di legittimità. Anche di recente questa Corte ha ribadito che risponde del reato di furto di energia elettrica colui che si sia avvalso consapevolmente dell'allaccio abusivo alla rete di distribuzione realizzato da terzi (Sez. 5, n. 24592 del 30/04/2021, Bellafiore, Rv. 281440); profilo, questo della consapevolezza dell'imputato in ordine all'allaccio abusivo eventualmente da altri realizzato, sul quale la Corte territoriale ha rassegnato congrua motivazione (pag. 3, ultimo capoverso, e 4 della sentenza impugnata), rispetto alla quale le deduzioni del ricorrente risultano meramente contestative e protese a suggerire una rivalutazione e/o alternativa lettura delle fonti probatorie, al di fuori dell'allegazione di specifici travisamenti di decisive emergenze processuali.

Donde, le stesse, come tali, si appalesano estranee al sindacato di legittimità (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944), destinato a riscontrare soltanto l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794). 3.2. Anche il secondo motivo di ricorso è non consentito in quanto inedito.

In effetti, non risulta dall'incontestata sintesi dei motivi di appello, per come riportata nella sentenza impugnata, che l'imputato avesse formulato doglianze in ordine alle circostanze aggravanti di cui all'art. 625, comma 1, n. 2 cod.pen., siccome contestate e ritenute. Vengono in rilievo, infatti, questioni di diritto sostanziale che, però, non possono essere dedotte per la prima volta nel giudizio di legittimità, perché le violazioni denunziate richiedono accertamenti di fatto, di cui non è stato provocato ritualmente l'esame o il riesame nel giudizio di appello: donde, ne è precluso l'esame ex art. 606, comma 3, cod.proc.pen.. 3.3.

Il terzo motivo è generico, perché privo della necessaria correlazione con le statuizioni della sentenza di primo grado (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Rv. 253849), che aveva escluso l'applicazione della contestata recidiva (pag. 3, sentenza di primo grado).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consiglier