Italian Supreme Court dismisses appeal regarding recidivism and sentencing due to lack of legal grounds.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal by Mauro Rullo inadmissible, rejecting his claims regarding recidivism and sentencing. The lower court had already provided sufficient reasoning to demonstrate the defendant's increased social danger and the appropriateness of the penalty. Consequently, the appeal was dismissed without substantive review of the merits.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 c.p.p.; Art. 361 c.p.p.: An appeal is inadmissible if the lower court's decision contains adequate reasoning regarding recidivism and sentencing, thereby precluding the Supreme Court from issuing a censure for violation of law or defect of motivation.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RULLO MAURO nato a CASORIA il 11/01/1972 avverso la sentenza del 18/02/2020 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI;
RITENUTO IN FATTO
1 - La Corte di appello di Genova, con la sentenza impugnata, confermava la sentenza del locale Tribunale che aveva ritenuto Rullo Mauro colpevole del delitto di furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione alla misura della pena ed al riconoscimento della recidiva.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è inammissibile. 1 - Quanto al riconoscimento della recidiva, la Corte aveva osservato come il nuovo delitto commesso dal prevenuto, rispetto ai fatti di cui alle precedenti quattro condanne, ne dimostrasse l'accresciuta pericolosità sociale così rendendo sul punto una congrua motivazione. Quanto alla misura della pena ne rilevava la sua congruità alla luce della condotta dell'imputato, così sottraendosi, la motivazione della Corte di merito, alle proposte censure di legittimità. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente Enrico Vittorio S