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Ordinanza — n. 43203/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as inadmissible due to lack of specific factual elements citing Art. 581 c.p.p.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43203/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the appellant failed to specify the factual elements supporting his legal complaints. Although the appellant argued a violation of law regarding the evaluation of evidence, the court found the appeal lacked the required specificity mandated by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court rejected the appeal and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; An appeal to the Supreme Court is inadmissible if the appellant fails to indicate the specific factual elements underlying the legal complaints, thereby preventing the reviewing judge from exercising its supervisory function.

Parole chiave

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inadmissible appeal specificity of grounds factual elements Code of Criminal Procedure supervisory function procedural costs art 581 c.p.p. tentato furto

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: URBANO ANTONIO nato a TORINO il 23/08/1986 avverso la sentenza del 14/09/2020 del TRIBUNALE di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO VITTORIO STANISLAO SCARLINI; n

RITENUTO IN FATTO

1 - Il Tribunale di Torino, con la sentenza impugnata, dichiarava Urbano Antonio colpevole del delitto di tentato furto aggravato ascrittogli, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2 - Propone ricorso l'imputato, con il proprio difensore, lamentando la violazione di legge in relazione alla valutazione del compendio probatorio formatosi a suo carico.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è inammissibile. 1 - In esso, infatti non si argomentano le censure ed, invece, tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inammissibilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. Nel caso di specie il ricorso è inammissibile perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett.

c) c.p.p. in quanto, a fronte di una motivazione della sentenza impugnata ampia e logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato. 2 - All'inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, versando il medesimo in colpa, anche della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del procedimento e della somma di euro 4.000 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in Roma il 10 novembre 2021. Il Consigliere estensore Il Presidente E