Ordinanza — n. 43199/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 27 aprile 2018, che aveva condannato alla pena di giustizia Babay Mohamed per il delitto di cui agli artt. 582 e 585, comma 2, cod. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen., in danno di Ferrari Omar, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 339 cod. pen; Ordinanza — n. 43199/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 582 e 585, comma 2, cod. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen., in danno di Ferrari Omar, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BABAY MOHAMED nato il 04/02/1987 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la sentenza del Tribunale di Bergamo del 27 aprile 2018, che aveva condannato alla pena di giustizia Babay Mohamed per il delitto di cui agli artt. 582 e 585, comma 2, cod. pen., in relazione all'art. 339 cod. pen., in danno di Ferrari Omar, riconosciutegli le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante.
2. Con il ricorso proposto nell'interesse del Babay il difensore denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione in ordine al compiuto bilanciamento delle circostanze.
3. Il ricorso è inammissibile. Per il diritto vivente, le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
Donde, essendo la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, espressione della discrezionalità del giudice di merito (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142), il relativo esercizio è insindacabile in sede di legittimità quando si esplichi in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen. e di esso sia fornita adeguata motivazione, immune da vizi logici (Sez. 1, n. 9588 del 03/04/1978, Petrullo, Rv. 139725); situazione, questa, che, di certo, ricorre nel caso di specie, avendo la Corte di merito del tutto congruamente valorizzato la peculiare pericolosità della condotta tenuta dall'imputato.
4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso segue per legge la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere este