Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to failure to specify grounds under Article 581 of the Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the grounds for review failed to meet the specific requirements of Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The appellant's defense argued that the Court of Appeal's decision on criminal responsibility was illogical and based on an inadequate evaluation of evidence, but the appeal did not identify specific points or prove errors in the assessment. The court ruled that generic complaints without precise factual and legal arguments are insufficient to trigger judicial review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581 cod. proc. pen.; A cassation appeal is inadmissible if it merely complains of an omitted evaluation of grievances without specifying the exact points of the decision, the relevant evidence, and the specific legal and factual reasons supporting the request.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE ALEX nato a CROTONE il 22/02/1991 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con sentenza del 16 gennaio 2020, la Corte di appello di Catanzaro in parziale riforma della sentenza del 21 luglio 2017 del Tribunale di Crotone, che aveva riconosciuto responsabile Gentile Alex dei delitti di cui agli artt. 110, 56, 624, 625, comma 1, n.2 e 337, cod.pen., ha rideterminato la pena inflittagli in relazione ad essi, con conferma nel resto.
2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, deducendo, con un unico motivo, il vizio di manifesta illogicità della motivazione, perché le argomentazioni poste a sostegno della decisione d'appello in tema di responsabilità dell'imputato sarebbero espressione di una non adeguata valutazione delle prove in atti, risultando in tale guisa, oltretutto, acriticamente riproduttive di quelle poste a fondamento della statuizione sul punto da parte del Tribunale, cui il giudice censurato avrebbe fatto supino rinvio, e perché, per effetto del descritto operare, la Corte di appello sarebbe venuta meno al dovere di rispondere ai motivi di gravame.
3. Il ricorso è inammissibile. Le censure cui esso è affidato sono generiche, in quanto non rispondenti alle vincolanti prescrizioni impartite dall'art. 581 cod.proc.pen., che dispone che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, l'enunciazione specifica:« a) dei capi o dei punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione;
b) delle prove delle quali si deduce l'inesistenza, l'omessa assunzione o l'omessa o erronea valutazione;
c) delle richieste, anche istruttorie;
d) dei motivi, con l'indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.». Questa Corte regolatrice ha, peraltro, affermato che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte del giudice dell'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 3, n. 35964 del 04/11/2014 - dep. 04/09/2015, Rv. 264879; Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Mirra, Rv. 258962).
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere