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Ordinanza — n. 43185/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for generic grounds regarding evidence, mitigating circumstances, and recidiva.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43185/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Cela Roland inadmissible, ordering him to pay costs and a fine. The appellant argued that the lower court failed to properly evaluate evidence, deny mitigating circumstances, and exclude recidivism. The court rejected these claims as generic and unsupported, noting that the lower court's reasoning was sufficient and that the appeal did not specify the precise legal or factual issues requiring review.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 360 c.p.p.: Appeals to the Court of Cassation must be specific and cannot rely on generic complaints about the omission of arguments presented in the act of appeal; the lower court is not required to analyze every defense point in detail if its decision is logically derived from the evidence.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances recidivism exclusion evidence evaluation pericolo di reiterazione divieto di molestie allegazioni di persecuzione contraddittorie

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 360 c.p.p.
art. 62-bis cod.pen
Le argomentazioni spiegate in sentenza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013
Sez. U, n. 24 del 24/11/1999
Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011
214794; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv.
Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008
Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art.
Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011
Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018
Sez. 2, n. 5859 del 27/10/2011
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CELA ROLAND nato il 02/06/1982 avverso la sentenza del 30/01/2020 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Ancona ha confermato la sentenza del Tribunale di Ascoli Piceno del 26 settembre 2018, emessa nei confronti di Cela Roland ed altri per plurimi delitti di furto in abitazione, consumati e tentati (capi 2, 3, 4, 6, 7, 8, 11 e 12, commessi nel corso del 2013 tra le Marche e l'Abruzzo), riconosciuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva.

2. Con un solo motivo, il difensore di Cela denuncia vizio di motivazione in punto di prova dei fatti di reato ascritti all'imputato, in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e in punto di mancata esclusione della recidiva.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le doglianze in punto di prova dei fatti e di responsabilità dell'imputato sono generiche e, comunque, manifestamente infondate. Va ribadito che è inammissibile il ricorso per cassazione i cui motivi si limitino a lamentare l'omessa valutazione, da parte dei giudice d'appello, delle censure articolate con il relativo atto di gravame, rinviando genericamente ad esse, senza indicarne specificamente, sia pure in modo sommario, il contenuto, al fine di consentire l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, dovendo l'atto di ricorso essere autosufficiente, e cioè contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (Sez. 2, n. 9029 del 05/11/2013 - dep. 25/02/2014, Rv. 258962).

In ogni caso, preso atto che la sentenza impugnata ha delineato il percorso logico seguito dal giudice per affermare la responsabilità dell'imputato, indicando le fonti dalle quali ha tratto gli elementi fondamentali per ritenere integrati i reati ascrittigli, va pure ripetuto che la sentenza di merito non è tenuta a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti e a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico ed adeguato, le ragioni del convincimento, dimostrando che ogni fatto decisivo è stato tenuto presente, sì da potersi considerare implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata (Sez.

U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794; Sez. 4, n. 26660 del 13/05/2011, Caruso e altro, Rv. 250900). 3.2. Le argomentazioni spiegate in sentenza in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen. è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269;

Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440). Da qui la manifesta infondatezza della censura al riguardo, che, per le stesse ragioni, si appalesa anche non consentita in questa sede. 3.3.

Anche il vizio dedotto quanto alla mancata esclusione della recidiva contestata risulta non consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita sul punto dalla Corte territoriale risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione dei delitti posti in essere dal ricorrente è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che i nuovi illeciti costituivano epifenomeni di una dimestichezza con il crimine già comunque dimostrata dal Cela con la realizzazione dei fatti di cui ai precedenti annoverati a suo carico, gravi, plurimi e, alcuni, specifici (pagg. 11-12 sentenza impugnata).

Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, pertanto, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigl