Sentenza — n. 43182/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IALa Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina in data 20 giugno 2012, che aveva condannato Castagna Sabrina alla pena di giustizia, con l'applicazione delle pene accessorie nella misura di legge, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di concorrente extraneus nelle condotte di dissipazione, poste in essere dall'amministratore, del patrimonio della "ECOTRAS Srl.", dichiarata fallita il 3 maggio 2007.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 133 cod.pen; Sentenza — n. 43182/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata Castagna, articolando tre motivi, con i quali ha denunciato vizi motivazionali in relazione alla ricostruzione dei fatti, segnatamente con riguardo all'operata valutazione di consulenze tecniche di parte e delle deposizioni dei consulenti di parte e del curatore, e la violazione dell'art. 216, ultimo comma, L.F. in ragione dell'illegalità delle pene accessorie, determinate in misura fissa.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CASTAGNA SABRINA nato a ROMA il 27/12/1967 avverso la sentenza del 12/09/2018 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La Corte di appello di Roma, con la sentenza impugnata, ha confermato la sentenza del Tribunale di Latina in data 20 giugno 2012, che aveva condannato Castagna Sabrina alla pena di giustizia, con l'applicazione delle pene accessorie nella misura di legge, per il delitto di bancarotta fraudolenta patrimoniale, commesso nella qualità di concorrente extraneus nelle condotte di dissipazione, poste in essere dall'amministratore, del patrimonio della "ECOTRAS Srl.", dichiarata fallita il 3 maggio 2007.
2. Ha proposto ricorso per cassazione l'imputata Castagna, articolando tre motivi, con i quali ha denunciato vizi motivazionali in relazione alla ricostruzione dei fatti, segnatamente con riguardo all'operata valutazione di consulenze tecniche di parte e delle deposizioni dei consulenti di parte e del curatore, e la violazione dell'art. 216, ultimo comma, L.F. in ragione dell'illegalità delle pene accessorie, determinate in misura fissa.
3. La sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio per essere il reato ascritto alla ricorrente estinto per sopravvenuta (sia pure dopo la celebrazione del giudizio di appello) prescrizione. 3.1. Coglie, invero, nel segno l'ultimo motivo di ricorso, con valore assorbente sui precedenti. 3.2. Effettivamente con sentenza n. 222 del 5 dicembre 2018, la Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente illegittima la norma di cui all'art. 216, ultimo comma, L.F. quanto alla previsione di pene accessorie di durata fissa decennale (l'inabilitazione all'esercizio di una impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi nelle imprese) per tutti coloro che siano condannati per bancarotta fraudolenta e le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286, hanno stabilito che le pene accessorie previste dall'art. 216 L.F., nel testo riformulato dalla sentenza n. 222/2018 della Corte Costituzionale, così come le altre pene accessorie per le quali la legge indica un termine di durata non fissa, devono essere determinate in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.pen..
4. Attesa l'impossibilità di determinare la durata delle predette pene accessorie in questa sede e, comunque, di porvi rimedio con il rinvio, limitatamente al punto che ad esse si riferisce, al giudice di merito, poiché il reato ascritto all'imputata risulta estinto (segnatamente il 13 marzo 2020) per prescrizione, la sentenza impugnata deve essere, quindi, annullata senza rinvio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Presidente Steli