Ordinanza — n. 43181/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 14 gennaio 2016, riqualificato il fatto ascritto a Kalboussi Hafed nei termini del delitto di furto tentato pluriaggravato anche dalla recidiva infraquinquennale, ha rideterminato la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 99 cod.pen; Ordinanza — n. 43181/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con un solo motivo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 99 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KALBOUSSI HAFED nato il 10/03/1993 avverso la sentenza del 25/01/2018 della CORTE APPELLO di ANCONAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Ancona, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 14 gennaio 2016, riqualificato il fatto ascritto a Kalboussi Hafed nei termini del delitto di furto tentato pluriaggravato anche dalla recidiva infraquinquennale, ha rideterminato la pena inflittagli nella misura ritenuta di giustizia.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, con un solo motivo con il quale ha denunciato la violazione dell'art. 99 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di mancata esclusione della recidiva.
3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente Kalboussi Hafed, con dichiarazione personalmente resa all'Ufficio Matricola della Casa di Reclusione "San Michele" di Alessandria in data 29 marzo 2021 e quivi trasmessa in data 30 aprile 2021 dalla Corte di appello di Ancona.
4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..
5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Presidente S te ta,34,21443-- Il Consigliere estensore er9'`AA3.