Italian Supreme Court dismisses appeal on recidivism grounds for violating mandatory argumentation rules.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the lower court's reasoning on recidivism was legally sound. The appellant argued the court failed to sufficiently detail the specific factual elements proving his increased social danger, claiming the reasoning was merely a repetition of the trial court's arguments. The court rejected this, stating that the lower court correctly identified the new crime as an expression of the defendant's established criminal habit and greater culpability, which constitutes a non-reviewable fact-finding matter in a final appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99 cod. pen.; The Supreme Court holds that appellate courts must provide specific factual reasoning for applying recidivism, but the lower court's verification of the defendant's established criminal habit and the nature of the new offense constitutes a non-reviewable fact-finding matter.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GIBINI MARCO nato a RAVENNA il 30/09/1960 avverso la sentenza del 05/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Ravenna in data 18 aprile 2019, che aveva condannato Gibini Marco alla pena di giustizia e al risarcimento del danno nei confronti della costituita parte civile, avendolo riconosciuto colpevole del delitto lesioni gravi, commesso in Ravenna il 4 giugno 2016 in danno di Persico Domenico, ritenuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 99 cod.pen. e il vizio di motivazione in punto di conferma dell'applicazione della recidiva, siccome contestata, per essere, quella resa dalla Corte territoriale, non conforme a diritto, quanto alla specifica indicazione degli elementi fattuali concretamente significativi dell'essere il nuovo fatto criminoso espressione della sua più accentuata capacità a delinquere e della sua maggiore pericolosità sociale - segnatamente, con riguardo alla natura e al tempo di commissione dei reati della stessa indole precedentemente commessi, risalenti al 2006 -, ed acriticamente reiterativa delle argomentazioni sul punto sviluppate dai Tribunale.
3. Con memoria in data 3 novembre 2021, il difensore della parte civile Persico Domenico, ha chiesto che il ricorso sia dichiarato inammissibile e che siano liquidate le spese del grado.
4. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il vizio dedotto risulta non consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale in punto di conferma dell'applicazione all'imputato della contesta recidiva risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudìce di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del nuovo delitto da lui posto in essere, caratterizzato da «un'immotivata e violentissima aggressione di un soggetto inerme, cui sono state cagionate gravi conseguenze», è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già comunque dimostrata dal Gibini con la realizzazione dei fatti di cui ai precedenti annoverati a suo carico, quantomeno quelli specifici e più gravi.
Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.
4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Nulla è dovuto alla parte civile, non avendo titolo per interloquire su questione rilevante solo agli effetti penali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Nulla è dovuto alla parte civile. Così deciso il 10 novembre 2021 Il P