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Ordinanza — n. 43178/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43178/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43178/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 4 novembre 2019, emessa nei confronti di Khalifa Jihad, riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato, anche dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, commesso in Rimini il 24 settembre 2019, e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia con esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

Regesto Legislator

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art. 62-bis cod.pen, art. 133 cod.pen; Ordinanza — n. 43178/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con un solo motivo, Khalifa, tramite il difensore, denuncia la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in punto dì diniego delle circostanze attenuanti generiche.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione tentato furto procedura di revisione penale precedenti penali rilevanti altri reati furto aggravato

Disposizioni normative citate

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art. 62-bis cod.pen
art. 133 cod.pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: KHALIFA JIHAD nato 11 15/07/1986 avverso la sentenza del 17/06/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza del Tribunale di Rimini del 4 novembre 2019, emessa nei confronti di Khalifa Jihad, riconosciuto colpevole del delitto di tentato furto pluriaggravato, anche dalla recidiva reiterata specifica ed infraquinquennale, commesso in Rimini il 24 settembre 2019, e, per l'effetto, condannato alla pena di giustizia con esclusione del beneficio delle circostanze attenuanti generiche.

2. Con un solo motivo, Khalifa, tramite il difensore, denuncia la violazione dell'art. 546, comma 1, lett. e), cod.proc.pen. e il vizio di motivazione in punto dì diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile, perché affidato a deduzioni, generiche, in quanto del tutto prive di correlazione con le puntuali argomentazioni rassegnate dalla Corte territoriale a corredo della statuizione impugnata, non consentite nel giudizio di legittimità e, comunque, manifestamente infondate. 3.1. In effetti, le argomentazioni spiegate in sentenza (indici di personalità dell'imputato fortemente negativi e assenza di elementi attenuativi del disvalore del fatto, siccome meglio in essa lumeggiati) sono senz'altro in linea con la consolidata linea ermeneutica di questa Corte, che ha affermato che la sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai fini dell'art. 62-bis cod.pen.

è oggetto di un giudizio di fatto e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, non sindacabile in sede di legittimità, purché non contraddittoria e congruamente motivata, neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269; Sez. 6, n. 42688 del 24/09/2008, Caridi, Rv 242419) e che, pertanto, «ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod.pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può essere sufficiente in tal senso» (Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv 249163).

Oltretutto, nel caso in cui la richiesta dell'imputato di riconoscimento delle attenuanti generiche non specifichi le circostanze di fatto che fondano l'istanza, l'onere di motivazione del diniego dell'attenuante è soddisfatto anche con il mero richiamo da parte del giudice alla assenza di elementi positivi che possono giustificare la concessione del beneficio (Sez. 3, n. 54179 del 17/07/2018, D, Rv. 275440).

4. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso consegue, dunque, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.2,A3

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consiglie