Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43173/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on theft appealability due to lack of formal proof of store manager's authority.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43173/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the appellant failed to substantiate the claim that the store manager lacked authority to file a theft complaint. The appellant argued the manager was a 'vice-chief' without documented proof of representation rights, yet the lower court correctly applied the principle that such individuals possess de facto possession sufficient to initiate proceedings. The court rejected this argument as generic and reiterative, relying on established precedent that de facto possession grants standing to complain about theft.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 624 cod. pen.; The legal interest protected by theft extends to de facto possession, granting the holder of such possession, even without formal title, the standing to file a complaint, thereby rendering the appeal inadmissible when the lower court correctly applied this principle.

Parole chiave

Generato dall'IA
theft appealability de facto possession complaint standing store manager authority inadmissible appeal abuso di un impianto per l'elaborazione di dati censura formulata in modo carente ricorso per inadempienza

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 624 cod. pen.
All'uopo denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione, essendo il reato di furto ascrittogli — quello di cui all'art. 624 cod.pen.
art. 624 cod.pen
All'uopo denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione, essendo il reato di furto ascrittogli — quello di cui all'art. 624 cod.pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696
Sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISTIANO GIOVANNI nato a NAPOLI il 31/07/1972 avverso la sentenza del 27/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Cristiano Giovanni ricorre avverso la sentenza del 27 gennaio 2020, con la quale la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 13 maggio 2016, che l'aveva condannato per il delitto di furto di un computer sottratto all'interno del magazzino del negozio "Euronics", ha rideterminato la pena inflittagli, con conferma nel resto.

2. All'uopo denuncia, con un solo motivo, il vizio di motivazione, essendo il reato di furto ascrittogli — quello di cui all'art. 624 cod.pen. - improcedibile per irritualità della querela, in quanto sporta da soggetto qualificatosi come 'vice -capo' del negozio nel quale l'illecito era stato consumato, che tuttavia non aveva esibito documentazione comprovante la fonte dei propri poteri di rappresentanza dell'ente societario che aveva disponibilità del bene sottratto.

3. Il ricorso è inammissibile, in ragione della manifesta infondatezza del motivo proposto e per la genericità dello stesso, affidato a deduzioni meramente reiterative di quelle dispiegate con il gravame sulla questione anche in questa sede riproposta. Invero, le Sezioni Unite di questa Corte, con la sentenza n. 40354 del 18/07/2013, Sciuscio, Rv. 255975, hanno affermato che:« Il bene giuridico protetto dal delitto di furto è individuabile non solo nella proprietà o nei diritti reali personali o di godimento, ma anche nel possesso - inteso come relazione di fatto che non richiede la diretta fisica disponibilità - che si configura anche in assenza di un titolo giuridico e persino quando esso si costituisce in modo clandestino o illecito, con la conseguenza che anche al titolare di tale posizione di fatto spetta la qualifica di persona offesa e, di conseguenza, la legittimazione a proporre querela»; donde, correttamente, la Corte territoriale ha fatto applicazione, nel caso di specie, del principio di ritto secondo cui, ai fini della procedibilità di un furto commesso all'interno di un supermercato, il capo reparto di esso è legittimato a proporre querela, ove sia titolare di una posizione di detenzione qualificata del bene, che ne comporti l'autonomo potere di custodia, gestione ed alienazione (Sez. 5, n. 11968 del 30/01/2018, Rv. 272696).

4. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso fa seguito la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. As

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore