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Ordinanza — n. 43172/2021 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible due to the appellant's formal waiver of appeal rights at the prison registry.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43172/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Baldi Adriano inadmissible without further procedural formalities. The appellant argued that the lower court mischaracterized his act as theft rather than unauthorized use, claiming a lack of subjective intent analysis. The court rejected this substantive argument because the appellant had previously waived his right to appeal by formally renouncing the appeal terms at the prison registry.

Regesto Legislator

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; Art. 125 cod. proc. pen.; Art. 624, 625, 626 cod. pen.: A criminal appeal is inadmissible if the appellant has formally renounced the appeal terms, rendering substantive arguments regarding the qualification of the crime irrelevant.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility waiver of appeal rights prison registry declaration theft versus unauthorized use subjective intent analysis procedural formalities Cassazione ordinanza uso di veicolo a motore

Disposizioni normative citate

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Art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.
L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..
Art. 125 cod. proc. pen.
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo, con un solo motivo, la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen.
Art. 624 cod. pen.
e il vizio di motivazione, anche da travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale aveva sussunto la fattispecie concreta nella fattispecie astratta di cui all'art. 624 e 625, comma 1, n.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod. pen.
Art. 626 cod. pen.
piuttosto che in quella di cui all'art. 626 cod.pen..
art. 125 cod.proc.pen
Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo, con un solo motivo, la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen.
art. 626 cod.pen
piuttosto che in quella di cui all'art. 626 cod.pen..
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BALDI ADRIANO nato a PIETRASANTA il 08/09/1967 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Firenze confermava la sentenza in data 20 luglio 2015 del Tribunale di Lucca, con la quale Baldi Adriano era stato condannato a pena ritenuta di giustizia per il delitto di cui agli artt. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod.pen.: gli si addebitava di essersi impossessato, a fine di profitto, di un'autovettura lasciata sulla pubblica via, momentaneamente incustodita, con le chiavi inserite; fatto commesso in Camaiore il 14 giugno 2015.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso l'imputato, per mezzo del difensore, deducendo, con un solo motivo, la violazione dell'art. 125 cod.proc.pen. e il vizio di motivazione, anche da travisamento della prova, nella parte in cui la Corte territoriale aveva sussunto la fattispecie concreta nella fattispecie astratta di cui all'art. 624 e 625, comma 1, n. 7 cod.pen. piuttosto che in quella di cui all'art. 626 cod.pen.. Assume, al riguardo, che era mancata la disamina dell'elemento soggettivo del reato, il quale, ove debitamente approfondito, avrebbe consentito di qualificare il fatto commesso nei termini del furto d'uso, posto che l'impossessamento aveva avuto luogo solo per fare uso momentaneo della cosa, per poi restituirla.

3. Il ricorso è inammissibile, essendo intervenuta rinuncia al ricorso da parte del ricorrente Baldi Adriano, con dichiarazione personalmente resa - nel senso di 'rinunciare ai termini per l'impugnazione, con richiesta di emissione del titolo definitivo' - all'Ufficio Matricola della Casa di Reclusione "Sollicciano" in data 12 dicembre 2020.

4. L' inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod.proc.pen..

5. Alla declaratoria d'inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento alla Cassa delle ammende della somma di Euro 500,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 500,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Pre