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Ordinanza — n. 43170/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43170/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43170/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 9 gennaio 2017, che aveva riconosciuto Ruiu Pietro e Ruiu Daniele responsabili di tre episodi di furto pluriaggravato, consumato (capi a e b) e tentato (capo c), di beni mobili custoditi a bordo di autovetture parcheggiate sulla pubblica via - fatti commessi in Monte Argentario il 4 settembre 2016 -, ha rideterminato la pena loro inflitta, confermando nel resto.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43170/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 9 gennaio 2017, che aveva riconosciuto Ruiu Pietro e Ruiu Daniele responsabili di tre episodi di furto pluriaggravato, consumato (capi a e b) e tentato (capo c), di beni mobili custoditi a bordo di autovetture parcheggiate sulla pubblica via - fatti commessi in Monte Argentario il 4 settembre 2016 -, ha rideterminato la pena loro inflitta, confermando nel resto.

Parole chiave

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altri reati tentato furto infrazione privilegiata furti connessi momento del reato delitto di fuga
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: RUIU PIETRO nato a SASSARI il 30/03/1950 RUIU DANIELE nato a ROMA il 27/11/1980 avverso la sentenza del 29/11/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Grosseto del 9 gennaio 2017, che aveva riconosciuto Ruiu Pietro e Ruiu Daniele responsabili di tre episodi di furto pluriaggravato, consumato (capi a e b) e tentato (capo c), di beni mobili custoditi a bordo di autovetture parcheggiate sulla pubblica via - fatti commessi in Monte Argentario il 4 settembre 2016 -, ha rideterminato la pena loro inflitta, confermando nel resto.

2. I ricorsi per cassazione nell'interesse di Ruiu Pietro e di Ruiu Daniele, sono affidati dal comune difensore ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in punto di prova della loro responsabilità quanto al delitto di furto tentato di cui al capo C), dolendosi dell'omessa risposta alle censure di gravame, formulate in ordine alla prova della riferibilità della condotta costitutiva del detto reato agli imputati medesimi, volte ad evidenziare come gli elementi dimostrativi addotti a sostegno fossero meramente congetturali.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. La Corte territoriale ha motivato in ordine alla responsabilità degli imputati per il tentato furto pluriaggravato di cui al capo c), evocando elementi di fatto - segnatamente il ristrettissimo arco temporale in cui si erano consumati i tre episodi delittuosi loro ascritti, l'adiacenza dei luoghi di loro realizzazione, l'analogo modus operandi — atti a dare plausibilmente conto, sulla base di una valutazione non frazionata delle emergenze probatorie, del loro coinvolgimento anche nella commissione di esso.

Di contro le doglianze articolate con il motivo di impugnazione constano di rilievi meramente contestativi, in quanto privi della specifica indicazione di elementi di prova suscettibili di decisivamente incrinare l'impianto argomentativo osteso a sostegno della statuizione contrastata, e riproduttivi di censure già, in effetti, adeguatamente vagliate e correttamente disattese dai giudici di merito. In tale guisa, risultano oltretutto dirette a sollecitare una non consentita rivalutazione e/o alternativa rilettura delle fonti probatorie (Sez. U, n. 12 del 31/05/2000, )akani, Rv. 216260;

Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone e altri, Rv. 207944).

4. S'impone, pertanto, la declaratoria d'inammissibilità dei ricorsi. Segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il Presidente Ire