Italian Supreme Court dismisses appeal claiming error in balancing general mitigating and aggravating circumstances.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, rejecting the claim that the lower court erred in balancing general mitigating and aggravating circumstances. The appellant argued for a violation of reasoning regarding the denial of generic mitigating factors under the principle of predominance. The court ruled that such discretionary evaluations are beyond the scope of appellate review unless they result in arbitrary or illogical outcomes, which was not the case here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 625, comma 1, n. 2; Art. 99, comma 2, cod. pen.; The Supreme Court holds that appellate review of the balance between mitigating and aggravating circumstances is limited to cases of arbitrariness or illogical reasoning, as these involve typical discretionary judgments of the trial court.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MOLESTI EMILIANO nato a PONTEDERA il 13/12/1974 avverso la sentenza del 07/10/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata, la Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Pisa del 7 novembre 2013, di condanna di Molesti Emiliano per il delitto di furto pluriaggravato, ex artt. 625, comma 1, n. 2 e 99, comma 2, cod.pen..
2. Il ricorso per cassazione nell'interesse dell'imputato è affidato ad un solo motivo, che denuncia il vizio di motivazione in ordine al diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche in regime di prevalenza.
3. Il ricorso è inammissibile. Il proposto motivo deduce un vizio non consentito nel giudizio di legittimità. E', infatti, jus receptum che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Rv. 245931). Il che è quanto avvenuto nel caso di specie, avendo il decidente di merito giustificato la scelta dell'equivalenza, quanto al regime di bilanciamento delle circostanze attenuanti generiche con le aggravanti, sulla base della valorizzazione di elementi attinenti alla personalità del colpevole e all'entità del fatto (stimato non esiguo) apprezzati in maniera non implausibile.
4. Alla stregua delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Consigliere estensore Il President