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Ordinanza — n. 43167/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to repetitive grounds and discretionary merit review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43167/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reduced sentence and suspended probation, claiming the lower court erred in denying these benefits based on the bicycle's value and the defendant's criminal history. The court rejected these arguments as they merely repeated criticisms already addressed in the lower instances and constituted impermissible challenges to the trial judges' discretionary evaluations.

Regesto Legislator

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Art. 609 c.p.p.; Art. 613 c.p.p.: Appeals that merely reproduce grievances already examined and dismissed in prior proceedings are inadmissible; challenges to the discretionary evaluation of facts by the court of first instance are inadmissible unless they demonstrate illogical reasoning.

Parole chiave

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inadmissible appeal repetitive grounds discretionary review suspended sentence theft aggravating circumstance infrazione privilegiata incidente ciclistico infrazione alle norme della circolazione

Disposizioni normative citate

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Art. 609 c.p.p.
Art. 613 c.p.p.
Art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen.
Lo stesso vale per la mancata esclusione della circostanza aggravante della pubblica fede, posto ormai è consolidata la linea ermeneutica di questa Corte secondo cui, in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n.
Art. 133 cod.pen.
art. 133 cod.pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone
L'impugnativa consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nel precedente grado, che, in tale guisa, risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv.
Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta
216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv.
Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano
230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv.
Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca
236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv.
Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017
Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019
Sez. 4, n. 36547 del 23/09/2021
nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada (Sez. 4, n. 36547 del 23/09/2021;
Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto ed altri
133 cod.pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto ed altri, Rv.
Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico
260136; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv.
Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Miranda
263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Miranda, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: YASRI ABDELHADI nato il 26/11/1988 avverso la sentenza del 13/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. La Corte di appello di Firenze ha confermato la sentenza del Tribunale di Prato del 19 marzo 2019, che, riconosciuto Yasri Abdelhadi colpevole del delitto di furto aggravato di una bicicletta elettrica, lasciata momentaneamente in sosta sulla pubblica via nel mentre il proprietario si recava in farmacia, lo aveva condannato alla pena di giustizia, negandogli il beneficio della sospensione condizionale della pena.

2. Propone ricorso per cassazione il difensore dell'imputato, denunziando, con tre motivi: I.) la violazione di legge e il vizio di motivazione quanto al diniego dell'attenuante del danno di speciale tenuità, essendo stata oltretutto la bicicletta provento di furto restituita al proprietario; II.) la violazione del principio di corrispondenza tra l'accusa e la sentenza quanto alla circostanza aggravante dell'esposizione alla pubblica fede della bicicletta sottratta, essendosi affermato nel capo d'imputazione che la stessa era stata lasciata momentaneamente incustodita, senza specificare se per necessità o per consuetudine fosse stata affidata al rispetto dei consociati; III.) il vizio di motivazione in punto di diniego della sospensione condizionale della pena, essendosi il decidente limitato a valorizzare a sostegno i precedenti di polizia e penali annoverati dall'imputato.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. L'impugnativa consta di rilievi meramente riproduttivi di censure già adeguatamente vagliate e correttamente disattese nel precedente grado, che, in tale guisa, risultano sviluppate in assenza di confronto con le ragioni sottese alla decisione impugnata (Sez. 4, 29/03/2000, n. 5191, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, 30/09/2004, n. 39598, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, 03/07/2007, n. 34270, Scicchitano, Rv. 236945; Sez. 3, 06/07/2007, n. 35492, Tasca, Rv. 237596). 3.2. Sviluppa, nel contempo, ragioni di doglianza manifestamente infondate e che deducono, comunque, vizi non consentiti nel giudizio di legittimità, perché espressione di censure rivolte a valutazioni discrezionali dei giudici di merito, che, in quanto motivate in termini non illogici, sono insindacabili in questa sede. 3.2.I.Tanto è a dirsi con riferimento al mancato riconoscimento dell'attenuante del danno di particolare tenuità, posto che è ius receptum che la concessione della circostanza attenuante del danno di speciale tenuità, presuppone necessariamente che il pregiudizio cagionato sia lievissimo, ossia di valore economico pressoché irrisorio, avendo riguardo non solo al valore in sé della cosa sottratta, ma anche agli ulteriori effetti pregiudizievoli che la persona offesa abbia subìto in conseguenza della sottrazione della "res", senza che rilevi, invece, la capacità del soggetto passivo di sopportare il danno economico derivante dal reato (Sez. 4, n. 6635 del 19/01/2017, Rv. 269241) e che, in tema di furto, ai fini della configurabilità della circostanza attenuante del danno di particolare tenuità, l'entità del danno cagionato alla persona offesa deve essere verificata al momento della consumazione del reato costituendo la restituzione della refurtiva solo un "post factum" non valutabile a tale fine (Sez. 5, n. 19728 del 11/04/2019, Rv. 275922). 3.2.11.

Lo stesso vale per la mancata esclusione della circostanza aggravante della pubblica fede, posto ormai è consolidata la linea ermeneutica di questa Corte secondo cui, in tema di reati contro il patrimonio, sussiste l'aggravante di cui all'art. 625, comma 1, n. 7 cod.pen. nel caso in cui si verifichi il furto di una bicicletta parcheggiata sulla pubblica via, la quale deve intendersi esposta, per necessità e non già per consuetudine, alla pubblica fede, quando il detentore la parcheggi per una sosta momentanea lungo la strada (Sez. 4, n. 36547 del 23/09/2021;

Sez. 5, n. 17604 del 13/01/2020, Rv. 279343; Sez. 4, n. 16022 del 20/12/2018 - 12/04/2019, Rv. 275578; Sez. 4, n. 4200 del 20/10/2016 - dep. 30/01/2017, Rv. 269128; Sez. 5, n. 3196 del 28/09/2012- dep. 22/01/2013, Rv. 254381). 3.2.111 Quanto all'argomentazione che correda il diniego del beneficio della sospensione condizionale della pena, la stessa è ineccepibile perché, del tutto ragionevolmente, la Corte territoriale ha ritenuto, sia pure dandone conto con motivazione implicita, che i precedenti penali e di polizia dell'imputato denotassero una significativa protervia ed una certa propensione a tenere comportamenti inosservanti delle regole del vivere civile, le quali non deponevano per una prognosi favorevole in ordine alla sua futura astensione da azioni criminose.

Tale plausibile motivazione è, peraltro, senz'altro in linea con il principio di diritto secondo cui, in tema di sospensione condizionale della pena, il giudice di merito, nel valutare la concedibilità del beneficio, non ha l'obbligo di prendere in esame tutti gli elementi indicati nell'art. 133 cod.pen., potendo limitarsi ad indicare quelli da lui ritenuti prevalenti (Sez. 3, n. 30562 del 19/03/2014, Avveduto ed altri, Rv. 260136; Sez. 2, n. 19298 del 15/04/2015, Di Domenico, Rv. 263534; Sez. 3, n. 6641 del 17/11/2009 - dep. 18/02/2010, Miranda, Rv. 246184).

4. S'impone, dunque, la declaratoria di inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma di Euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 n