Italian Supreme Court dismisses appeal claiming lack of motivation regarding recidiva application in theft case.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court declared the appeal inadmissible, rejecting the defendant's claim that the lower court failed to properly motivate the application of recidiva. The defendant argued the appellate court merely repeated the trial court's arguments without specifying factual elements proving his increased social danger. The court ruled that the lower court adequately identified the defendant's prior criminal history as evidence of his dangerousness, making the factual assessment non-reviewable in a legitimacy proceeding.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 99, comma 4, cod. pen.; The Supreme Court holds that a lower court's motivation regarding recidiva is sufficient when it explicitly links the new crime to the defendant's established criminal history and increased social danger, as such factual assessments are not subject to review in appeal proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PAGANO DONATO nato a TORINO il 11/06/1965 avverso la sentenza del 11/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere IRENE SCORDAMAGLIA;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di quella stessa città in data 21 luglio 2016, che aveva condannato Pagano Donato alla pena di giustizia, avendolo riconosciuto colpevole del delitto di furto pluriaggravato (commesso il 12 febbraio 2016), ritenuta ed applicata a suo carico la contestata recidiva, reiterata, specifica ed infraquinquennale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, per il tramite del difensore, denunciando, con un solo motivo, la violazione dell'art. 99, comma 4, cod.pen. e la mancanza di motivazione in punto di conferma dell'applicazione della recidiva, siccome contestata, per essere, quella resa dalla Corte territoriale, non conforme a diritto quanto alla specifica indicazione degli elementi fattuali concretamente significativi dell'essere il nuovo fatto criminoso espressione della più accentuata capacità a delinquere dell'imputato e della sua maggiore pericolosità sociale, ed acriticamente reiterativa delle argomentazioni sul punto sviluppate dal Tribunale.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il vizio dedotto risulta non consentito nel giudizio di legittimità. Invero, la motivazione esibita dalla Corte territoriale in punto di conferma dell'applicazione della contesta recidiva in capo all'imputato risulta in linea con l'obbligo argomentativo posto a carico del giudice di merito dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 5859 del 27/10/2011 - dep. 15/02/2012, Marciano', Rv. 251690, essendo state adeguatamente indicate le ragioni per le quali la commissione del delitto posto in essere dal ricorrente è stata considerata espressione della maggiore riprovevolezza della sua condotta e della sua più accentuata pericolosità sociale: segnatamente, avendo verificato il giudice di merito che il nuovo illecito costituiva l'epifenomeno di una dimestichezza con il crimine già dimostrata dal Pagano con la lunga sequela di precedenti annoverati a suo carico, per lo più specifici. Si tratta, dunque, di accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità.
4. Alla stregua di quanto detto, s'impone la declaratoria d'inammissibilità del ricorso, cui consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 10 novembre 2021 Il Presidente Il Consigliere est