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Ordinanza — n. 43163/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against conviction for generic mitigating circumstances and sentencing due to lack of logical flaws.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43163/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Sebastiano Buremi inadmissible regarding his conviction for armed offenses. The appellate court had rejected generic mitigating circumstances and imposed a sentence, citing the defendant's lack of genuine confession and a specific obsession with weapons. The Supreme Court upheld this decision, ruling that the lower court's reasoning was logically sound and its exercise of discretionary sentencing power was beyond review.

Regesto Legislator

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Art. 366 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: The Court of Cassazione cannot review the substantive exercise of the trial court's discretionary power to deny generic mitigating circumstances or determine the penalty if the reasoning is logically coherent and adequately explains the decision.

Parole chiave

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inadmissible appeal generic mitigating circumstances sentencing discretion logical coherence armed offenses conviction review of lower court discretionary power porto abusivo di armi

Disposizioni normative citate

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Art. 366 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BUREMI SEBASTIANO nato a LENTINI il 19/06/1994 avverso la sentenza del 03/04/2019 della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Catania ha confermato la condanna di Buremi Sebastiano per i reati di cui agli artt. 2 e 7 legge n. 895 del 1967 (capo A) e 586 cod. pen. (capo B).

2. Ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena.

3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello, pronunciando sugli identici motivi di gravame, ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto non concedibili le circostanze attenuanti generiche e congrua la pena inflitta (la confessione dell'imputato non è stata genuina, il fatto è grave anche perché l'imputato ha una vera e propria "mania" per le armi). Si tratta di motivazione immune da vizi logici che danno adeguato conto dell'esercizio del potere discrezionale che spetta al giudice di merito su detti punti e che è insindacabile in questa sede.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere- estensore Il Presidente