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Sentenza — n. 43162/2021 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 43162/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 43162/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Russo Iuliano per i reati di minaccia e di lesioni lievissime (3 giorni di guarigione come da certificato medico).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 43162/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Russo Iuliano per i reati di minaccia e di lesioni lievissime (3 giorni di guarigione come da certificato medico).

Parole chiave

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minaccia nel diritto penale pene condizionali reati violenti prognosi di pericolosità pericolo di traffico di stupefacenti assassinio
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: RUSSO IULIANO nato a ZOFINGEN( SVIZZERA) il 21/01/1976 avverso la sentenza del 02/10/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza di condanna, pronunciata in primo grado dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nei confronti di Russo Iuliano per i reati di minaccia e di lesioni lievissime (3 giorni di guarigione come da certificato medico).

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione.

3. Il collegio osserva che í reati rientrano nella competenza per materia del giudice di pace e che la pena di mesi tre di reclusione è illegale. Si imporrebbe, pertanto, un annullamento della sentenza impugnata, annullamento inibito dalla circostanza che il 3 luglio 2020 (tenuto conto di 51 giorni di sospensione per rinvio dal 31 maggio 2016 al 21 luglio 2016) è decorso il termine di prescrizione dei reati, commessi il 13 novembre 2012.

4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i reati sono estinti per prescrizione. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere stensore Il Presidente