Cassation court dismisses appeal claiming lack of subjective intent for theft of lost phone.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the new ground of omission regarding subjective intent was not raised during the appellate proceedings. The defendant argued the lower court failed to address his lack of awareness regarding the stolen item, while the prosecution contended the video evidence clearly demonstrated immediate appropriation. The court rejected this claim because the appellate decision sufficiently analyzed the documentary proof showing the defendant took the phone moments after the victim left it.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: The appeal is inadmissible if the ground raised is new, as the defendant previously contested only the legal qualification of the act, and the court's reasoning based on video evidence adequately addressed the subjective element of the crime.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MICA NICOLAE nato il 12/06/1960 avverso la sentenza del 21/02/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di Mica Nicolae per il furto di un telefono cellulare in area aeroportuale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia omessa motivazione sull'elemento soggettivo del reato. La Corte di appello nulla avrebbe detto circa la consapevolezza dell'imputato di essersi appropriato di un bene smarrito per breve tempo.
3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è nuovo, dato che in sede di appello l'imputato aveva contestato solo la qualificazione giuridica del fatto (appropriazione di cosa smarrita). In ogni caso la doglianza è manifestamente infondata alla luce della ricostruzione del fatto operata dai giudici di merito sulla scorta della prova documentale offerta dalle videoriprese: la persona offesa lascia il proprio telefono su una panchina e si allontana; nel giro di pochi istanti l'imputato si impossessa del bene; a brevissima distanza di tempo la persona offesa torna sul luogo ma non trova il telefono, perché nel frattempo occultato dall'imputato. Sostenere la mancanza di dolo significata non misurarsi con il tessuto argomentativo della decisione.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consi lie)-e e