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Ordinanza — n. 43159/2021 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on theft conviction due to lack of new grounds regarding recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43159/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal by Lorenzo Guarneri inadmissible, confirming his conviction for vehicle theft by the Brescia Court of Appeal. The appellant argued that the lower court failed to properly recognize recidivism, claiming the theft was an isolated act driven by the need for winter shelter. The court rejected this argument, noting that the appeal merely repeated the grounds already addressed and rejected in the final appellate judgment without raising any new issues.

Regesto Legislator

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Art. 364 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal that merely reiterates grounds already fully examined and rejected in the final appellate judgment without presenting new facts or legal arguments is inadmissible.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility reiteration of rejected grounds recidivism recognition theft conviction Court of Cassation procedure recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale guida nonostante revoca della patente

Disposizioni normative citate

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Art. 364 c.p.p.
Art. 600 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUARNERI LORENZO nato a ROVATO il 06/01/1968 avverso la sentenza del 19/06/2020 della CORTE APPELLO di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Brescia ha confermato la condanna di GuarnAeri Lorenzo per il furto di un'autovettura.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia vizio di motivazione in ordine al riconoscimento della recidiva. Si tratterebbe di un fatto occasionale, determinato dalla necessità di trovare un riparo per il rigido inverno.

3. Il ricorso è inammissibile. La censura ripropone l'omologo motivo di appello che ha trovato ampia risposta nella sentenza impugnata, della quale non viene rilevato, di fatto, nessun vizio motivazionale.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presiden