Italian Court dismisses appeal against false license plate conviction for lack of new mitigating evidence.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Stoica Ionut inadmissible, confirming his conviction for using a false vehicle registration document. The appellant argued for the existence of subjective intent and requested generic mitigating circumstances, but the court found these claims merely repetitive of the lower court's reasoning without new positive elements. Consequently, the court rejected the arguments regarding subjective intent and the insufficiency of prior record status under Article 62-bis of the Penal Code.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 62-bis, comma 3, cod. pen.; Art. 595, cod. pen.: An appeal against a criminal judgment is inadmissible if the grounds raised are merely repetitions of the appellate court's reasoning and lack any new positive elements justifying a different outcome.
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: STOICA IONUT nato il 18/04/1983 avverso la sentenza del 14/01/2020 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha confermato la condanna di Stoica Ionut, per l'uso di una falsa carta di circolazione.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi, con i quali denuncia violazione di legge e vizio di motivazione, in ordine a: la sussistenza dell'elemento soggettivo del reato; il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze proposte sono integrate da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata, che dà ampiamente conto sia della sussistenza dell'elemento soggettivo del reato (l'imputato conduceva un'autovettura che recava una targa appartenente ad altro veicolo) sia sul mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (alla luce della gravità del fatto). Del resto il ricorrente non indica alcun elemento positivo, in tesi pretermesso, che avrebbe dovuto giustificare la concessione delle attenuanti in rassegna: viene invocato lo stato di incensuratezza (che però non è sufficiente ex art. 62-bis, comma terzo, cod. pen.) e una corretta condotta processuale (non meglio specificata) che non è dato comprendere in cosa sia consistita.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliereestensore