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Ordinanza — n. 43157/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as it cannot re-evaluate facts, reserving that power to trial judges.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43157/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Cilia Luca inadmissible, confirming his conviction for attempted private violence and property damage. The defendant argued for a new factual evaluation and lack of direct evidence, but the court held that reviewing factual assessments is exclusively the trial judge's domain. Consequently, the appeal was rejected because the cited errors concern factual valuation rather than legal logic.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 530 c.p.p.: The Court of Cassation lacks the power to re-evaluate factual elements or evidence, reserving such assessment solely to the judge of the merits.

Parole chiave

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factual evaluation Court of Cassation appeal inadmissibility private violence property damage azione penale privata risarcimento per atto illecito clausola punitiva

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 530, comma 2, c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CILIA LUCA nato a ROMA il 13/05/1971 avverso la sentenza del 25/11/2019 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Cilia Luca per i reati di tentata violenza privata e danneggiamento.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: con il primo denuncia vizio di motivazione per errata valutazione delle risultanze probatorie; con il secondo "assoluta mancanza di prova diretta a carico del ricorrente" e vizio di motivazione anche in ordine alla mancata assoluzione ex art. 530, comma 2, cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Le censure proposte concernono non la tenuta logica del tessuto motivazionale, ma la valutazione delle prove. Tuttavia esula «dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali» (Sez. U, n. 22242 del 27/01/2011, Scibè).

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres