Italian Court dismisses appeal as time-barred under Art. 585 of Criminal Procedure Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Giovanni Amodeo inadmissible due to the expiration of the statutory time limit. Although the appellant argued for name correction and prescription of crimes, the court ruled these issues irrelevant to the primary procedural defect. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 585 cod. proc. pen.; An appeal filed after the expiration of the time limit prescribed by law is inadmissible, and the court must not examine the merits of other arguments raised by the appellant.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: AMODEO GIOVANNI nato a SIRIGNANO il 06/07/1941 avverso la sentenza del 11/06/2019 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Napoli ha dichiarato inammissibile, per tardività l'appello proposto da Amodeo Giovanni.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, sostenendo: che era errata l'indicazione del suo nominativo come "Giuseppe" anziché "Giovanni"; che doveva essere dichiarata l'estinzione dei reati per prescrizione come richiesto dal procuratore generale.
3. Il ricorso è inammissibile. La Corte di appello ha dichiarato l'appello di Amodeo Giovanni, inammissibile perché proposto dopo la scadenza dei termini di cui all'art. 585 cod. proc. pen. La ragione del decidere non è toccata dal ricorso che si occupa di altri, irrilevanti, profili.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presidente