Ordinanza — n. 43155/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha ,-. confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Palmieri Giuseppe alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di minaccia grave. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, in ragione di mancanza di prova sul punto; violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura della pena.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 606 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43155/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., poiché attiene alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. 3.2. Il secondo motivo è affetto da genericità intrinseca, poiché si risolve nella denuncia della eccessività della pena senza indicare quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PALMERI GIUSEPPE nato a GELA il 19/10/1967 avverso la sentenza del 08/01/2020 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Caltanissetta ha ,-. confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Palmieri Giuseppe alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di minaccia grave.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, articolando due motivi: vizio di motivazione sulla responsabilità dell'imputato, in ragione di mancanza di prova sul punto; violazione di legge e vizio di motivazione sulla misura della pena.
3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il primo motivo esula dal novero dei vizi deducibili ex art. 606 cod. proc. pen., poiché attiene alla valutazione delle dichiarazioni delle persone offese. 3.2. Il secondo motivo è affetto da genericità intrinseca, poiché si risolve nella denuncia della eccessività della pena senza indicare quali elementi concreti, in tesi pretermessi, avrebbero dovuto giustificare un trattamento sanzionatorio più mite.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigl estensore Il P