Italian Court dismisses appeal on excessive sentence grounds, ruling discretion review barred by prior appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the sentence was excessively harsh and that mitigating circumstances should have outweighed aggravating factors. The court rejected this, noting the appeal merely repeated arguments already addressed by the lower court without citing specific procedural violations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606 c.p.p.; Art. 364 c.p.p.: An appeal that merely reiterates arguments already examined by the lower court without alleging a specific violation of law or procedural defect is inadmissible as it constitutes a mere expression of disagreement with the judge's discretion.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PERUGINI ALESSANDRO nato a ROMA il 23/08/1974 avverso la sentenza del 13/11/2017 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Roma ha confermato la condanna di Perugini Alessandro alla pena di mesi sei di reclusione per il reato di bancarotta documentale semplice.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale deduce violazione di legge e vizio di motivazione in punto di eccessiva gravosità della pena e mancato riconoscimento della prevalenza sulle aggravanti delle già concesse circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Sono riproposte le uniche doglianze già coltivate con l'atto di appello, su cui la Corte distrettuale ha fornito coerente risposta. Il ricorrente, al di là della mera enunciazione, non lamenta un vizio ex art. 606 cod. proc. pen. ma si limita a ritenere non condivisibile il giudizio discrezionale espresso dal giudice di merito, qui non sindacabile, perché adeguatamente motivato.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est