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Ordinanza — n. 43151/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43151/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43151/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Anglisani Marco per il reato di tentato furto pluriaggravato. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 129 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 43151/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

Parole chiave

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abbandono del procedimento per truffa licenziamento per furto tentate lesioni personali gravi ricorso straordinario per nullità motivi di cassazione azione civile

Disposizioni normative citate

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art. 129 cod. proc. pen
Il motivo proposto è generico; esso richiama in modo astratto l'art. 129 cod. proc. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANGLISANI MARCO nato a TORINO il 27/03/1977 avverso la sentenza del 14/02/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Anglisani Marco per il reato di tentato furto pluriaggravato.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale si duole del mancato proscioglimento ai sensi dell'art.129 cod. proc. pen.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è generico; esso richiama in modo astratto l'art. 129 cod. proc. pen. senza indicare gli elementi che avrebbero dovuto condurre il giudice di merito a una pronuncia in tale senso.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Presi