Ordinanza — n. 43147/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di Marotta Dino Angelo per il reato di furto in abitazione; mentre ha ridotto la pena inflitta. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della figura del recesso attivo ex art. 56, comma quarto, cod. pen.
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 43147/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della figura del recesso attivo ex art. 56, comma quarto, cod. pen.
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MAROTTA DINO ANGELO nato a EBOLI il 22/10/1989 avverso la sentenza del 17/07/2020 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Salerno ha confermato la condanna di Marotta Dino Angelo per il reato di furto in abitazione; mentre ha ridotto la pena inflitta.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo con il quale denuncia violazione di legge e vizio di motivazione circa il mancato riconoscimento della figura del recesso attivo ex art. 56, comma quarto, cod. pen.
3. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza. Viene riproposto l'omologo motivo di appello che era già stato respinto avuto riguardo alla circostanza che il furto era giunto a consumazione, situazione giuridicamente incompatibile con il recesso attivo.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore I