Italian Court dismisses appeal against conviction for assault and threats using a weapon.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Crisafi Gaetano inadmissible, confirming his conviction for personal injuries and threats committed with a weapon. The appellant argued that the threat lacked offensive capacity and requested generic mitigating circumstances, but the court found these arguments merely repetitive of the lower court's reasoning. Consequently, the court rejected the appeal as logically flawed and insufficient to overturn the original judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: An appeal is inadmissible if its grounds are merely repetitive of the lower court's reasoning and fail to present new, critical arguments regarding the facts or law.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CRISAFI GAETANO nato a PALERMO il 17/08/1982 avverso la sentenza del 04/02/2020 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Bologna ha confermato la condanna di Crisafi Gaetano per i reati di lesioni personali e minaccia commessa con l'uso di un'arma ai danni di Saturníno Santoro, agente di polizia penitenziaria.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo due motivi su: la inidoneità offensiva della minaccia e il diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. I motivi sono integrati da pedisseque repliche dei motivi di appello, avulse da una lettura critica della sentenza impugnata che dà conto sia della capacità intimidatoria della condotta (l'imputato ha punto al collo della vittima un'arma rudimentale dicendo: "ti ammazzo") sia degli elementi ostativi al riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (gravità del fatto e capacità a delinquere). La motivazione offerta è adeguata e non presenta fratture logiche.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consiglìre est