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Ordinanza — n. 43143/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal regarding sentencing balance as discretionary merit review barred by recidivism.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43143/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Pelini Marco inadmissible, confirming his conviction for the crime specified in Article 624-bis of the Penal Code. The appellant argued that the appellate court failed to adequately weigh generic mitigating circumstances against aggravating factors, yet the court noted that such comparative judgments are discretionary acts of the trial court. The decision was upheld because the lower court provided sufficient reasoning and the appellant's recidivism under Article 99 explicitly barred the recognition of the requested mitigation.

Regesto Legislator

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Art. 624-bis cod. pen.; Art. 69, 99 cod. pen.: Discretionary judgments on the balance of mitigating and aggravating circumstances escape cassation review unless arbitrary, provided sufficient motivation exists, and recidivism bars the application of specific mitigation requests.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility sentencing discretion review recidivism mitigation bar mitigating circumstances balance Italian Penal Code 624-bis peggioramento di uno stato anteriore reiterazione di reati penali circostanze aggravanti o attenuanti

Disposizioni normative citate

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Art. 624-bis cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Pelini Marco, per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
Art. 99, comma quarto, cod. pen.
Peraltro nei confronti dell'imputato risulta applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., che, a mente dell'art.
Art. 69, comma quarto, cod. pen.
pen., che, a mente dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. osta al riconoscimento della richiesta prevalenza.
art. 624-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Pelini Marco, per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PELINI MARCO nato a CATANIA il 19/11/1977 avverso la sentenza del 15/06/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Pelini Marco, per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando l'omessa motivazione sul mancato giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche rispetto alle contestate aggravanti.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931). 3.2. Nella specie la Corte di appello ha offerto un'ampia motivazione sul punto, valorizzando i numerosi precedenti specifici, la gravità del fatto anche alla luce della entità del danno cagionato. Peraltro nei confronti dell'imputato risulta applicata la recidiva ex art. 99, comma quarto, cod. pen., che, a mente dell'art. 69, comma quarto, cod. pen. osta al riconoscimento della richiesta prevalenza.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consiyliere estensor