Ordinanza — n. 43142/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Goncalves Rocha Carlo Alberto per il furto di una bicicletta Torpado Majesty T440. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità della motivazione sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen..
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43142/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità della motivazione sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen..
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GONCALVES ROCHA CARLO ALBERTO nato il 10/07/1979 avverso la sentenza del 31/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Goncalves Rocha Carlo Alberto per il furto di una bicicletta Torpado Majesty T440.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la manifesta illogicità della motivazione sul diniego della circostanza attenuante di cui all'art. 62, n. 4 cod. pen..
3. Il ricorso è inammissibile per genericità. L'unico motivo di ricorso proposto fa leva sulla circostanza che sarebbe rimasto ignoto il valore della bicicletta sottratta. Il giudice di merito ha escluso che il danno potesse configurarsi in termini di particolare tenuità considerato che era stata sottratta una bicicletta Torpado Majesty T440, dunque un bene di valore certamente non irrisorio ed era stata rotta anche la catena che assicurava la ruota del mezzo al telaio. A fronte di tanto, il motivo di rivela generico, perché non in dica in base a quali elementi, in tesi pretermessi, la bicicletta, al di là delle caratteristiche e della tipologia del bene sottratto, avrebbe dovuto considerarsi di infimo valore nel caso concreto.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consi9lie\re