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Ordinanza — n. 43141/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeals against conviction for threats, ruling procedural defects non-justiciable.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43141/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeals by two defendants against their conviction for threats inadmissible. The defendants argued for nullity based on alleged procedural violations and factual mischaracterizations, while the civil party requested rejection of the appeals and award of costs. The court held that the cited procedural norms do not prescribe nullity for non-compliance, and that factual mischaracterizations and sentencing issues are not justiciable at this stage.

Regesto Legislator

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 606, comma 2-bis c.p.p.; Art. 39-bis d.lgs. 274/2000: Procedural defects not prescribed as nullity are inadmissible, and factual mischaracterizations or sentencing errors are not justiciable in appeals against peace court judgments.

Parole chiave

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inadmissible appeals procedural nullity peace court appeals factual mischaracterization sentencing review criminal procedure Italian Cassation minaccia nel diritto penale

Disposizioni normative citate

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Art. 606, comma 1, lett. c) c.p.p.
Le norme processuali invocate non sono previste a pena di nullità inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, dunque neppure in astratto la loro inosservanza è idonea a integrare un vizio deducibile ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 606, comma 2-bis c.p.p.
Le norme processuali invocate non sono previste a pena di nullità inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, dunque neppure in astratto la loro inosservanza è idonea a integrare un vizio deducibile ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 39-bis d.lgs. 274/2000
Art. 133 c.p.p.
pen.; la nullità della sentenza per omessa determinazione della pena ex art. 133 e la violazione degli artt.
Art. 612 c.p.
pen.; il travisamento dei fatti e l'insussistenza dei presupposti del reato previsto dall'art. 612 cod.
art. 530 cod. proc. pen
Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, lamentando: l'omessa applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen.
art. 612 cod. pen
pen.; il travisamento dei fatti e l'insussistenza dei presupposti del reato previsto dall'art. 612 cod. pen.; la nullità della sentenza per omessa determinazione della pena ex art.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557
274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557).
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: PURGATORIO MATTEO nato a STIGLIANO il 30/03/1959 CAMPAGNA MADDALENA nato a OLIVETO LUCANO il 21/09/1964 avverso la sentenza del 29/05/2020 del TRIBUNALE di MATERAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata il Tribunale di Matera ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Purgatorio Matteo e Campagna Maddalena per il reato di minaccia, commesso ai danni di Pepe Francesco.

2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, lamentando: l'omessa applicazione dell'art. 530 cod. proc. pen. e l'erronea applicazione degli artt. 533, 535 e 605 cod. proc. pen.; il travisamento dei fatti e l'insussistenza dei presupposti del reato previsto dall'art. 612 cod. pen.; la nullità della sentenza per omessa determinazione della pena ex art. 133 e la violazione degli artt. 3 e 27 Cost per il diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. La parte civile ha trasmesso una memoria con la quale ha evidenziato i profili di inammissibilità dei ricorsi e ha chiesto la refusione delle spese sostenute, come da nota che ha allegato.

4. I ricorsi sono inammissibili. Le norme processuali invocate non sono previste a pena di nullità inammissibilità, inutilizzabilità, decadenza, dunque neppure in astratto la loro inosservanza è idonea a integrare un vizio deducibile ex art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. Il travisamento dei fatti è vizio estraneo al novero di quelli deducibili ex art.606 cod. proc. pen., la norma contempla l'ipotesi del "travisamento della prova", che tuttavia è vizio di motivazione come tale non proponibile nella impugnazione delle sentenze di appello per reati di competenza del giudice di pace ex artt. 606, comma 2-bis, cod. proc. pen. e 39-bis del d.lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274 (Sez. 5, n. 22854 del 29/04/2019, De Bilio, Rv. 275557). La dedotta insussistenza del reato di cui all'art. 612 cod. pen. riposa su mere valutazioni di fatto non devolvibili alla Corte di cassazione. I motivi sul trattamento sanzionatorio sono inammissibili perché non proposti in sede di appello e comunque declinati in termini estranei al ristretto novero dei vizi deducibili come sopra tracciato.

5. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende, segue inoltre la condanna degli imputati, in solido, alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che possono liquidarsi in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Condanna, inoltre, gli imputati alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile che liquida in complessivi euro 2.200,00, oltre accessori di legge. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigli