Cassation Court dismisses appeals against conviction for attempted theft, ruling discretionary sentencing comparisons are inadmissible for review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals by two defendants convicted of attempted theft inadmissible. The defendants argued that the appellate court incorrectly applied the equivalence rule for opposing circumstances rather than recognizing generic mitigating factors. The court held that such discretionary sentencing evaluations are immune from cassation review unless they result in arbitrariness or illogical reasoning, which was not found here.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen.; Art. 69 cod. pen.: Discretionary judgments comparing opposing circumstances escape cassation review when supported by sufficient motivation and not resulting in arbitrariness or illogical reasoning.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: MOUTTAQUI ABDESSAMAD nato il 01/06/1977 MOUAK RACHID nato il 16/11/1974 avverso la sentenza del 24/01/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Mouttaqui Abdessamad e Mouak Rachid per il reato di tentato furto monoaggravato.
2. Avverso la sentenza ricorrono gli imputati, con un unico atto a firma del comune difensore, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., lamentando che erroneamente il giudice di appello avesse confermato il giudizio ex art. 69 cod. pen. in termini di equivalenza tra contrapposte circostanze invece di riconoscere prevalenza alle circostanze attenuanti generiche.
3. I ricorsi sono inammissibili. Le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra opposte circostanze, implicando una valutazione discrezionale tipica del giudizio di merito, sfuggono al sindacato di legittimità qualora, come nella specie, non siano frutto di mero arbitrio o di ragionamento illogico e siano sorrette da sufficiente motivazione, tale dovendo ritenersi quella che per giustificare la soluzione dell'equivalenza si sia limitata a ritenerla la più idonea a realizzare l'adeguatezza della pena irrogata in concreto (Sez. U, n. 10713 del 25/02/2010, Contaldo, Rv. 245931).
4. Dalla inammissibilità dei ricorsi discende la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consiglié Ostensore Il Pres