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Ordinanza — n. 43139/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses criminal appeal as inadmissible due to lack of critical engagement with lower court's specific reasoning.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43139/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the criminal appeal filed by Chakir Anass inadmissible for genericity. The appellant merely repeated previous grievances without critically addressing the specific reasoning provided by the Court of Appeal of Turin regarding the defendant's temporary control over the stolen necklace. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay procedural costs and a fine to the state treasury.

Regesto Legislator

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Art. 56 cod. pen.; An appeal is inadmissible if it lacks critical engagement with the specific reasoning of the lower court, merely reiterating generic grievances without addressing the factual or legal distinctions established by the appellate decision.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility genericity of grounds lack of critical engagement reiteration of previous grievances Court of Cassazione procedure imputazione di furto scippo volontà di appropriarsi della cosa

Disposizioni normative citate

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Art. 56 cod. pen.
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la violazione dell'art. 56 cod. pen.
art. 56 cod. pen
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la violazione dell'art. 56 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CHAKIR ANASS nato il 06/09/1997 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato la condanna di Chakir Anass per il furto con strappo di una collana.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando la violazione dell'art. 56 cod. pen.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente reitera i medesimi motivi che avevano già formato oggetto di gravame, senza alcun confronto critico con le specifiche risposte ottenute dalla Corte di appello, che ha spiegato come l'imputato avesse acquisito, sia pur per breve tempo, una autonoma disponibilità sul bene.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres