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Ordinanza — n. 43137/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal as it cannot review factual evidence or general mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43137/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible, ruling that the Court of Cassation cannot review the factual evidence or the denial of general mitigating circumstances. The appellant argued for a violation of law regarding his responsibility and the lack of leniency, but the court noted that assessing proof belongs to the trial judge. Consequently, the appeal was rejected because it improperly sought a re-evaluation of facts already decided by the lower court.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.; Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.: The Court of Cassation cannot review the evaluation of evidence or the denial of general mitigating circumstances, as these fall within the exclusive competence of the court of first instance.

Parole chiave

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Court of Cassation inadmissible appeal evaluation of evidence general mitigating circumstances competence of trial judge inutilizzabilità delle prove illecite furto aggravato motivi probatori

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, n. 1 c.p.p.
Art. 364, comma 1, n. 2 c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MEI ROBERTO nato a VIAREGGIO il 20/05/1972 avverso la sentenza del 12/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1, Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Mei Roberto per il furto di un telefono cellulare.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando: violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità dell'imputato e vizio di motivazione in punto di diniego delle circostanze attenuanti generiche.

3. Il ricorso è inammissibile. 3.1. Il controllo di legittimità concerne il rapporto tra motivazione e decisione, non quello tra prova e decisione; sicché il ricorso per cassazione, per essere valutato ammissibile, deve rivolgere le censure nei confronti della motivazione posta a fondamento della decisione, non già nei confronti della valutazione probatoria sottesa, che, in quanto riservata al giudice di merito, è estranea al perimetro cognitivo e valutativo della Corte di Cassazione. Nella specie, sotto l'apparente denuncia di una violazione di legge e di un vizio argomentativo, il ricorrente demanda alla Corte di cassazione il compito di vagliare il materiale probatorio e, in particolare, di apprezzare gli elementi probatori impiegati dal giudice di merito per risalire alla responsabilità dell'imputato.

Compito già esaurientemente assolto dalla Corte di appello che ha posto in correlazione la presenza dell'imputato sul luogo in cui si trovava il telefono e la sparizione del bene subito dopo l'allontanamento dell'imputato. 3.2. Le circostanze attenuanti generiche vengono negate in ragione dei precedenti penali specifici da cui è gravato l'imputato. 3.3. La motivazione è immune da vizi logici sotto entrambi i profili.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore