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Ordinanza — n. 43136/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43136/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43136/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Troia Giovanni per il furto di un portafoglio. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43136/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

Parole chiave

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recidiva nell'infrazione abbandono del procedimento per truffa circostanza aggravante revisione in materia penale furto aggravato altri reati
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TROIA GIOVANNI nato a SAN GIORGIO A CREMANO il 08/02/1969 avverso la sentenza del 07/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Troia Giovanni per il furto di un portafoglio.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.

b) ed e), cod. proc. pen. vizio di motivazione sulla valutazione della condotta e violazione di legge in merito alla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato di furto aggravato.

3. Il ricorso è inammissibile. In sede di appello l'imputato aveva proposto motivi afferenti solo il punto del trattamento sanzionatorio. Il ricorso per cassazione investe solo il punto della responsabilità che però era precluso, attraverso la non consentita introduzione, in questa sede, di motivi inediti.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigli re\ estensore Il Pres