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Ordinanza — n. 43135/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal as inadmissible due to genericity and lack of critical comparison with lower court responses.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43135/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible because the appellant merely reiterated previous grievances without critically engaging with the specific responses from the Court of Appeal. The appellant argued for reduced sentencing and recognized mitigating circumstances, but the court found no substantive difference in the legal reasoning compared to prior proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 360, n. 5 c.p.p.; Art. 609 c.p.p.: An appeal is inadmissible if it lacks critical comparison with the specific responses of the lower court and merely reiterates generic grounds previously examined.

Parole chiave

Generato dall'IA
genericity of appeal lack of critical comparison inadmissibility of appeal reiteration of grievances Italian criminal procedure Court of Cassazione procedural dismissal risarcimento alle vittime di reati

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 360, n. 5 c.p.p.
Art. 609 c.p.p.
art. 582 cod. pen
per il mancato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza, violazione dell'art. 582 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MIGLIARINI ALESSANDRO nato a DOMODOSSOLA il 16/10/1985 avverso la sentenza del 17/01/2020 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Torino ha confermato, anche agli effetti civili, la condanna di Migliarini Alessandro per il reato di cui agli artt. 582-585 cod. pen..

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando: violazione dell'art. 62, n 5 cod. pen. per il mancato riconoscimento della attenuante; violazione degli artt. 62-bis e 69 cod. pen. per il mancato giudizio di bilanciamento in termini di prevalenza, violazione dell'art. 582 cod. pen. per il mancato contenimento della pena nel minimo edittale. Il difensore dell'imputato ha depositato conclusioni scritte con le quali insiste per l'accoglimento del ricorso.

3. Il ricorso è inammissibile per genericità. Il ricorrente reitera i medesimi motivi che avevano già formato oggetto di gravame, senza alcun confronto critico con le specifiche risposte ottenute dalla Corte di appello.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore I