Criminal appeal dismissed as inadmissible because complaints fall outside statutory grounds for review under Italian Code of Criminal Procedure.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Omar Sgura inadmissible without formal proceedings. The appellant challenged a first-instance conviction for aggravated theft, arguing grounds not permitted by law. The court ruled that the specific complaints raised did not fit within the limited list of reviewable reasons defined in the Code of Criminal Procedure.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 448, comma 2-bis; Art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen.: Appeals must strictly adhere to statutory grounds; complaints falling outside the enumerated list are inadmissible without formal examination.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SGURA OMAR nato a BRINDISI il 04/07/1984 avverso la sentenza del 15/07/2020 del TRIBUNALE di BRINDISIi dato avviso alle parti;i‘ udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Brindisi, recependo l'accordo tra le parti, ha pronunciato sentenza ex art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Sgura Omar per il reato di furto pluriaggravato.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo un unico motivo ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett.
c) ed e) cod. proc. pen. in relazione agli artt. 125-129 cod. proc. pen.
3. Il ricorso è inammissibile. Le doglianze proposte esulano dal novero dei motivi deducibili ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.. Tale causa di inammissibilità va dichiarata senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610 comma 5-bis cod. proc. pen..
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensor