Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 43133/2021 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal on fingerprint comparison proof in abbreviated criminal procedure. The defendant argues for dactyloscopic evidence comparison.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43133/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for the crime specified in Article 624-bis of the Penal Code. The defendant argued that decisive proof regarding the comparison of fingerprint impressions was not taken, citing Article 606 of the Code of Criminal Procedure. The court ruled that in abbreviated proceedings, parties waive the right to initiate evidence collection, and the appellate judge acts ex officio to ensure necessary facts are ascertained.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.; Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.: In abbreviated criminal proceedings, parties have definitively renounced the right to initiate evidence collection, thereby precluding appeals based on the failure to obtain specific proof.

Parole chiave

Generato dall'IA
abbreviated criminal procedure fingerprint comparison evidence waiver of right to proof ex officio evidence taking inadmissible appeal appellate court powers Italian Code of Criminal Procedure prova informatica

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 603, comma 3, cod. proc. pen.
Art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la mancata assunzione di prova decisiva sulla comparazione dattiloscopica delle impronte.
Art. 624-bis cod. pen.
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Saljihi Hazir per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.
art. 624-bis cod. pen
Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Saljihi Hazir per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 930 del 13/12/1995
pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALJIHI HAZIR nato a FIRENZE il 15/02/1991 avverso la sentenza del 19/12/2019 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Saljihi Hazir per il reato di cui all'art. 624-bis cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando, ai sensi dell'art. 606, comma 1, lett. d), cod. proc. pen. la mancata assunzione di prova decisiva sulla comparazione dattiloscopica delle impronte.

3. Il ricorso è inammissibile. Nel processo celebrato con la forma del rito abbreviato al giudice di appello è consentito, a differenza che al giudice di primo grado, disporre d'ufficio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo il disposto dell'art. 603, terzo comma, cod. proc. pen.; in tale fase, peraltro, non può configurarsi alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto, prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunciato al diritto alla prova (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203427).

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il President