Sentenza — n. 43131/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Parasole Francesco per il reato di cui all'art. 16, comma 9, legge n. 108 del 1996 (indirizzamento a intermediario creditizio non abilitato). Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: erronea applicazione dell'art. 16, comma 9, legge n. 108 del 1996; difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 131-bis cod. pen; Sentenza — n. 43131/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 16, comma 9, legge n. 108 del 1996 (indirizzamento a intermediario creditizio non abilitato). Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: erronea applicazione dell'art. 16, comma 9, legge n. 108 del 1996; difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PARASOLE FRANCESCO nato a SERAVEZZA il 29/12/1960 avverso la sentenza del 27/02/2020 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Firenze ha confermato la condanna di Parasole Francesco per il reato di cui all'art. 16, comma 9, legge n. 108 del 1996 (indirizzamento a intermediario creditizio non abilitato).
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, proponendo tre motivi: erronea applicazione dell'art. 16, comma 9, legge n. 108 del 1996; difetto di motivazione in punto di elemento soggettivo del reato; erronea applicazione dell'art. 131-bis cod. pen.
3. Il ricorso non è inammissibile, quantomeno in punto di mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen.; va pertanto rilevato il decorso del termine di prescrizione del reato: fatto commesso in data antecedente al 3 ottobre 2012; termine prescrizionale maturato il 3 aprile 2020.
4. Discende l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è estinto per prescrizione. Così deciso il 10/11/2021 Il Consigliere est