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Ordinanza — n. 43130/2021 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 43130/2021 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 43130/2021 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Di Francesco Giuseppe per i reati di cui gli artt. 633, 635, 639-bis, 624 e 625, n. 2, cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 43130/2021 — snpen · Corte di Cassazione: 633, 635, 639-bis, 624 e 625, n. 2, cod. pen. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione.

Parole chiave

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motivi di pubblico interesse motivi di cassazione indennità per menomazione dell'integrità difetto di motivazione indennità per il danno soggettivo motivazione inadeguata delle censure costituzionali
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI FRANCESCO GIUSEPPE nato a PALERMO il 09/01/1988 avverso la sentenza del 16/01/2020 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Palermo ha confermato la condanna di Di Francesco Giuseppe per i reati di cui gli artt. 633, 635, 639-bis, 624 e 625, n. 2, cod. pen.

2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando violazione dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen. per insufficienza della motivazione.

3. Il ricorso è inammissibile. Il motivo proposto è affetto da genericità intrinseca, poiché non indica quali sono i punti della decisione oggetto di impugnazione e si risolve in affermazioni astratte prive di riferimenti al caso concreto.

4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 4.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso 11 10/11/2021 Il Consigliere estensore Il Pres