Ordinanza — n. 43129/2021 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Hannes Khalid alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di lesioni personali aggravate (capi B e C) e a quella di mesi nove di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali (capi D ed E), con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale.
Regesto Legislator
Generato dall'IAOrdinanza — n. 43129/2021 — snpen · Corte di Cassazione: Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Hannes Khalid alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di lesioni personali aggravate (capi B e C) e a quella di mesi nove di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali (capi D ed E), con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale.
Parole chiave
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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: HANNES KHALID nato il 01/01/1975 avverso la sentenza del 15/10/2019 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELISABETTA MARIA MOROSINI;
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Con la sentenza impugnata la Corte di appello di Genova ha confermato la condanna, pronunciata all'esito di giudizio abbreviato, di Hannes Khalid alla pena di anni due e mesi quattro di reclusione, per i reati di esercizio arbitrario delle proprie ragioni e di lesioni personali aggravate (capi B e C) e a quella di mesi nove di reclusione per i reati di resistenza a pubblico ufficiale e di lesioni personali (capi D ed E), con la recidiva specifica reiterata e infraquinquennale.
2. Avverso la sentenza ricorre l'imputato, tramite il difensore, lamentando "manifesta illogicità della motivazione" in punto di determinazione della pena e di diniego delle circostanze attenuanti generiche.
3. Il ricorso è inammissibile. Nessun vizio logico è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, che dedica due pagine a rispondere al motivo di appello omologo a quello riproposto in questa sede. Il trattamento sanzionatorio e la mancata concessione delle attenuanti richieste è giustificato, in modo congruo e coerente, alla luce vuoi delle modalità del fatto (ritenute espressive di un'indole violenta e aggressiva) vuoi della estrema pericolosità sociale dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali specifici.
4. Dalla inammissibilità del ricorso discende la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma, che si stima equa, di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 a favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10/11/2021 Il Consiglie e estensore Il Presi